I quindicenni sono quei lavoratori che ha potuto perfezionare 15 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1992, in alternativa coloro i quali sono stati autorizzati ai volontari, entro la suddetta data, ad entrare in pensione di vecchiaia avendo 15 anni di contributi al posto di 20; i quindicenni sono una categoria per la quale l’Inps, con circolare 16/2013, ha stabilito che, nonostante la legge Fornero 2011, resta in vigore la possibilità per alcuni lavoratori/trici iscritti all’Ago e alle strutture sostitutive ed esclusive e che hanno la pensione calcolata con il sistema retributivo-misto di conservare il requisito contributivo previsto prima dell’inserimento della Riforma Amato del 1992 (art. 2, comma 3 del Dlgs 503/1992); ma quali sono i quindicenni che hanno requisiti pensione 2016, (per maggiore chiarezza postiamo la tabella riassuntiva, rilevata da Pensioni Oggi)?
I quindicenni interessati sono coloro che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992; sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31 dicembre 1992 (indipendentemente dalla circostanza di aver versato o meno contributi volontari); i lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (si tratta dei cd. lavoratori e lavoratrici con attività discontinue); lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
L’età pensionabile: si sottolinea che i beneficiari che rientrano nei parametri suddetti non ottengono come si potrebbe pensare un anticipo sull’età anagrafica pensionabile, in quanto la legge Fornero 2011 è inflessibile sotto questo punto, rimane quindi invariata l’età pensionabile per i lavoratori/trici compresi nel sistema contributivo misto e cioè possessori di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995; quindi con decorrenza 1° gennaio 2016, coloro che sono interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, avendo compiuto i 65 anni e 7 mesi per dipendenti; 66 anni e 1 mese per le autonome; 66 anni e 7 mesi per dipendenti, pubblici e autonomi come si può evincere dalla tabella riassuntiva sottoposta, si ricorda inoltre che anche per i quindicenni la finestra mobile non sarà più applicata, di conseguenza l’assegno vitalizio decorre il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito vigente.
Fonte: PensioniOggi
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